Lo Statuto


Art.1 Costituzione, denominazione e sede Art.12 Composizione e nomina del Consiglio di
Art 2 Fondatori istituzionali e fondatori   Amministrazione
Art.3 Scopi e attività Art.13 Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art.4 Patrimonio e gestione Art.14 Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Art.5 Bilanci preventivo e consuntivo Art.15 Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art.6 Partecipanti Art.16 Presidente onorario
Art.7 Ammissione, rinuncia e decadenza dei Art.17 L'Organo di Controllo
partecipanti Art.18 Scioglimento e liquidazione
Art.8 Contribuzioni annuali Art.19 Clausola arbitrale
Art.9 Organi Art.20 Deroghe e disposizioni di attuazione dell’art.11
Art.10

L'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti Regolamento di funzionamento

Art.21 Norma di rinvio
Art.11 Obblighi particolari di tutti gli aderenti Art.22 Entrata in vigore delle modifiche statutarie

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Art.1 - Costituzione, denominazione e sede.
Per iniziativa dei seguenti promotori:
a) Enti locali territoriali:
Comune di Lucca
Provincia di Lucca
b) Fondazioni di origine bancaria:
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Banca del Monte di Lucca
c) Altri enti ed associazioni di categoria:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca
Confindustria Toscana Nord - Lucca Pistoia Prato
è costituita, con sede in Lucca, una fondazione, che manterrà nel tempo connotazione privata, denominata “Fondazione lucchese per l’alta formazione e la ricerca”.

Art 2 - Fondatori istituzionali e fondatori.
Sono fondatori istituzionali i promotori di cui all’art.1 che intervengono all’atto costitutivo, quantificando l’apporto economico.
Sono fondatori tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che intervengono all’atto costitutivo, quantificando l’apporto economico.
La qualifica di fondatore cessa in caso di mancato versamento per due esercizi consecutivi del contributo annuale, ancorché nella misura minima prevista per i partecipanti.

Art.3 - Scopi e attività.
La Fondazione - che non ha scopo di lucro e la cui attività è ispirata ed improntata ai principi di libertà e dignità dell’individuo, di solidarietà sociale e tra le generazioni - opera esclusivamente per il dispiegamento e la crescita delle energie culturali, sociali ed economiche della comunità locale, promovendo e sostenendo iniziative di alta formazione e di ricerca, anche applicata, rivolte allo sviluppo delle capacità tecnico-scientifiche, professionali, manageriali ed imprenditoriali e da realizzare nel territorio provinciale.
La Fondazione si propone di:
favorire l’insediamento di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca nella Città di Lucca;
intrattenere rapporti diretti, anche su base contrattuale, con Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, loro consorzi e emanazioni, sia italiani che stranieri, per l’attivazione e lo svolgimento di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca con localizzazione nella città di Lucca;
promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione nella città di Lucca di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca - od altre attività ad essi collaterali - autonomamente e/o in rapporto con Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, italiani e stranieri, rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del lavoro, contraddistinto da nuovi bisogni formativi sia per il settore pubblico che per quello privato in termini di figure professionali di elevata specializzazione e competenza;
concorrere, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato di servizi e infrastrutture di supporto, all’attrazione di giovani ricercatori e docenti di alta qualificazione internazionale.
Per favorire il sorgere e l’affermarsi delle suddette iniziative, la Fondazione promuove la realizzazione di opere e interventi quali, ad esempio, sedi per la didattica e per la ricerca, residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture, biblioteche e altri impianti per docenti, studenti e operatori, borse e assegni di studio per la frequenza dei corsi, studi e pubblicazioni.
In relazione al rilievo dei propri scopi statutari, la Fondazione si pone l’obiettivo di aggregare tutti i soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividano le finalità e si rendano disponibili a sostenerne concretamente gli oneri anche economici.
La Fondazione, in particolare, prioritariamente:
persegue il corretto funzionamento - in termini gestionali (conduzione autorevole, equilibrio economico, controlli direzionali) ed operativi (efficacia, efficienza, flessibilità) – della scuola di dottorato IMT Alti Studi Lucca, promuovendo la realizzazione delle necessarie od opportune correlate attività strumentali, e ne sostiene l’affermazione e la crescita, partecipando alla sua costituzione e gestione e dotandolo di opportuni supporti infrastrutturali e logistici;
promuove e sostiene, direttamente o indirettamente, programmi di ricerca tecnico-scientifica per il trasferimento e per l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché altre correlate attività strumentali, con particolare attenzione all’analisi delle ricadute sul sistema economico-produttivo locale.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l’altro:
a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo (anche da trascrivere in pubblici registri) con Università e loro Consorzi, enti pubblici, soggetti privati;
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
f) assumere prestiti dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.


Art.4 - Patrimonio e gestione.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
dai fondi di riserva comunque costituiti;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva.
Le entrate della Fondazione sono costituite:
dai contributi ordinari dovuti dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione o in funzione delle misure ordinarie di partecipazione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
dai contributi straordinari versati dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti;
dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte;
da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra gli aderenti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell’art. 18.

Art.5 - Bilanci preventivo e consuntivo.
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Art.6 - Partecipanti.
Assumono la qualifica di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell’articolo 7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
I nominativi dei partecipanti sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono riportati la data d’ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Art.7 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti.
L’ammissione dei partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.
La qualità di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8.
La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.
In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4, 8 e 10.

Art. 8 - Contribuzioni annuali.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei fondatori istituzionali e non e dei partecipanti.
In ogni caso il contributo dovuto dai fondatori istituzionali, rispetto a quello dei partecipanti, è determinato in misura almeno pari a 4 volte la contribuzione minima prevista per i partecipanti.
I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento.


Art.9 - Organi.
Organi della Fondazione sono:
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
l'Organo di Controllo.
Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione all'Organo di Controllo, non danno diritto a compenso.
Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l’espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dall’art.13.

Art.10 - L'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti.
L’Assemblea, che ha natura consultiva, è costituita dai fondatori (non istituzionali) e dai partecipanti e si riunisce almeno due volte all’anno prima dell’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; possono partecipare con diritto di voto solo i soggetti in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell’esercizio in corso, nella persona del rappresentante legale protempore o suo delegato.
In tale sede, con le modalità previste da apposito regolamento, viene inoltre effettuata la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione espressione dei fondatori non istituzionali e dei partecipanti; si applica il principio dei punti voto, attribuendo ad ogni avente diritto un numero di punti voto pari alla somma delle contribuzioni versate nel quadriennio precedente al rinnovo con attribuzione di un punto voto o frazione ogni mille euro di contribuzione effettivamente versata.
L’Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, ad eccezione della procedura di rinnovo di cui al comma 2 del presente articolo, per la quale si applica il metodo dei punti voto.
Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell’Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
 
Art.11 - Obblighi particolari di tutti gli aderenti.
Ai fini dell’oculata programmazione delle iniziative nell’ambito dell’alta formazione e della ricerca nella provincia di Lucca e per il conseguimento delle opportune economie di scala, ferma l’iniziativa prioritaria della scuola di dottorato IMT Alti Studi Lucca, gli aderenti alla Fondazione (a qualunque categoria appartengano), per eventuali proprie autonome iniziative della specie (e quindi con oneri assunti interamente a proprio carico o a carico di soggetti non aderenti alla Fondazione), si impegnano a:
a) ricondurle alla Fondazione stessa, per la preventiva valutazione di merito, necessaria ma non vincolante;
b) verificare la possibilità di ricondurle alle società strumentali dalla stessa controllate, per la realizzazione operativa.
 
Art.12 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito fino ad un massimo di 9 componenti e dura in carica quattro esercizi; i seguenti soggetti, se in regola con i versamenti delle quote annuali, hanno diritto di designare:
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: un consigliere;

Fondazione banca del Monte di Lucca: un consigliere;

Confindustria Toscana Nord - Lucca Pistoia Prato: un consigliere;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca: un consigliere;
Comune di Lucca: un consigliere;
Provincia di Lucca: un consigliere;
Assemblea dei fondatori e dei partecipanti: un consigliere.

Nella designazione gli aventi diritti avranno cura di indicare persone con professionalità adeguate agli scopi e alle attività della Fondazione di cui all’articolo 3.
Il diritto di designazione deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità dell’amministratore designato; con le stesse modalità l’avente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando il nominativo del nuovo componente.
Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un amministratore nominato da un fondatore istituzionale, lo stesso ha facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede all’avente diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
Nell’ipotesi in cui il fondatore istituzionale avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al terzo comma, si provvede ai sensi del penultimo comma del presente articolo.
Il diritto di designazione spettante ai fondatori istituzionali è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni ordinarie annuali e può essere ripristinato solo con l’integrale versamento delle quote dovute per l’anno in corso e per gli esercizi precedenti.
Per la designazione del componente spettante all’Assemblea dei fondatori e dei partecipanti fa fede il verbale redatto in tale sede.
Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina; nella stessa sede si provvede al rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
Se nel corso dell’esercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri nominati dai fondatori istituzionali il diritto di nomina di cui ai precedenti commi.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Qualora, in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, uno dei fondatori istituzionali abbia contribuito per oltre il 50% (cinquanta per cento) del totale delle entrate dovute dai fondatori istituzionali stessi, riferite al biennio precedente, questi può designare due ulteriori consiglieri e il Presidente della Fondazione deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti dallo stesso designati.
 
Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio d’Amministrazione esercita tutti i poteri per l’ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:
a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.
b) all’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull’attività svolta, nonché del bilancio preventivo;
c) all’accettazione di nuovi partecipanti;
d) alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti per l’ammissione come tali in corso d’anno;
e) alle azioni necessarie per sostenere lo sviluppo della scuola di dottorato IMT Alti Studi Lucca e comunque a tutti gli atti utili e/o necessari al conseguimento dei fini istituzionali;
f) alla nomina dei componenti degli organi sociali di spettanza della Fondazione nella scuola di dottorato IMT Alti Studi Lucca;
g) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
h) alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
i) all’assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
j) all’acquisto o alla vendita di beni, all’accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
k) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
l) al conferimento di incarichi professionali;
m) alla nomina di procuratori;
n) all’eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
o) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
p) alla nomina dell’Organo di Controllo;
q) all’eventuale nomina di un Comitato Esecutivo, a cui demandare, in tutto o in parte, le proprie competenze, stabilendone, in tal caso, le indennità e i compensi;
r) alla nomina di un Segretario;
s) alle modifiche statutarie.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), q), s) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della maggioranza:
assoluta dei componenti, per le lettere a) e q);
di tre/quarti dei componenti, per la lettera s).

Le delibere del Consiglio di Amministrazione che prevedono forme di indebitamento della Fondazione con concessione formale di garanzia a carico dei Fondatori Istituzionali sono efficaci e vincolano questi soggetti solo dopoché sono approvate dai rispettivi organi competenti.

 
Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da oltre la metà dei Consiglieri.
La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente.
Nel caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, per la convocazione, le deliberazioni e le verbalizzazioni si applicano le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.
 
Art.15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione; provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze; assume la Presidenza del Comitato Esecutivo, se istituito; convoca le riunioni dell’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti ai sensi dell’articolo 10.
Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nella presidenza del:
a) Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione;
b) Comitato Esecutivo, ove istituito, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del Comitato Esecutivo.
A tali fini, l’anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell’organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
 
Art.16 - Presidente onorario.
Il Consiglio di Amministrazione, per favorire lo sviluppo della Fondazione nonché per contribuire ad accrescerne l’immagine verso l’esterno, può nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra eminenti personalità del mondo scientifico, accademico, professionale e culturale.
 
Art.17 - L'Organo di Controllo.
L’Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; se costituito come collegio si compone di tre componenti effettivi. L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal codice civile per le società di capitali, resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.
I componenti dell’Organo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
All’Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione.
I verbali dell’Organo sono riportati in apposito libro tenuto senza formalità dallo stesso.
 
Art.18 - Scioglimento e liquidazione.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita se dovuto l’Autorità di Vigilanza, fermo restando che il residuo dovrà essere devoluto ad enti senza scopo di lucro aventi analoghe finalità.
 
Art. 19 - Clausola arbitrale.
Le controversie relative all’interpretazione del presente Statuto saranno devolute all’esame di un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal soggetto che richiede l’interpretazione e uno dal Presidente del Tribunale di Lucca.
Il soggetto che richiede l’interpretazione deve fare richiesta per attivare la procedura al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a/r nella quale devono essere dettagliatamente esposti gli articoli dello Statuto ed i motivi per i quali si ritiene necessaria l’interpretazione nonché la nomina dell’arbitro di propria competenza.
Entro 30 giorni dalla ricevimento della richiesta formulata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca una riunione del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipano con diritto di voto solamente gli amministratori che non siano espressione dei soggetti parte della controversia stessa, i quali provvederanno alla nomina del secondo arbitro; nel medesimo termine il Presidente formula la richiesta di nomina del terzo arbitro.
Il Collegio entro 90 giorni dalla sua costituzione dovrà pronunciarsi sulla controversia. A tal fine potrà esperire tutte le attività che ritiene più opportune e richiedere anche una proroga dei termini non superiore a 60 giorni. La pronunzia, corredata delle motivazioni, deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione che la comunica a sua volta al soggetto che aveva richiesto l’interpretazione. Le pronunzie rese sono inappellabili.
 
Art. 20 - Deroghe e disposizioni di attuazione dell’art. 11.
Ai sensi del dettato di cui all’articolo 11, lettera b), si dà atto che attualmente la società strumentale della Fondazione è "CELSIUS srl" con sede a Lucca di cui la Fondazione è unico socio.
L’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 11 a regime può comportare:
a) causa di esclusione per i partecipanti, da pronunciarsi nei termini e con le modalità di cui all’art. 7;
b) lla sospensione, fino a rimozione della causa, del potere di designazione previsto per i fondatori richiamati dall’art. 12 e della facoltà di partecipazione all’Assemblea di cui all’art. 10 per i fondatori ed i partecipanti; agli amministratori in carica eventualmente nominati o indicati dai soggetti interessati alla sospensione è parimenti sospeso il diritto di voto.

La sospensione di cui alla lettera b) e la successiva cessazione dei relativi effetti devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto unanime dei fondatori istituzionali. In caso di provvedimento relativo ad uno o più fondatori istituzionali, gli stessi non hanno diritto di voto ai sensi del presente comma e non sono computati per la verifica del requisito dell’unanimità.
 
Art.21 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell’atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.

 
Art.22 - Entrata in vigore delle modifiche statutarie.
Tutte le modifiche al presente statuto nonché le successive entrano in vigore con l’approvazione del relativo verbale di Consiglio redatto da notaio, salvo successive modifiche richieste dall’autorità di Vigilanza e salvo il disposto dell'articolo 2 del D.P.R. 361/2000.
 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI FONDATORI (non istituzionali) E DEI PARTECIPANTI
Approvato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto della Fondazione, nel corso della riunione del 26 maggio 2016

 

 

aggiornata al 13/6/2016
Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Via San Micheletto 3 55100 LUCCA