Art.1 - Costituzione, denominazione e sede.
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Per iniziativa dei seguenti promotori:
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Enti locali territoriali:
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Comune di Lucca
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Provincia di Lucca |
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Fondazioni di origine bancaria:
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Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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Fondazione Banca del Monte di Lucca |
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Altri enti ed associazioni di categoria: |
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca
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Associazione Industriali di Lucca. |
è costituita, con sede in Lucca, una fondazione, che manterrà nel tempo connotazione privata, denominata Fondazione lucchese per lalta formazione e la ricerca.
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Art 2 - Fondatori istituzionali e fondatori.
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Sono fondatori istituzionali i promotori di cui allart.1 che intervengono allatto costitutivo, quantificando lapporto economico.
Sono fondatori tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che intervengono allatto costitutivo, quantificando lapporto economico.
La qualifica di fondatore cessa in caso di mancato versamento per due esercizi consecutivi del contributo annuale, ancorché nella misura minima prevista per i partecipanti.
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Art.3 - Scopi e attività.
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La Fondazione - che non ha scopo di lucro e la cui attività è ispirata ed improntata ai principi di libertà e dignità dellindividuo, di solidarietà sociale e tra le generazioni - opera esclusivamente per il dispiegamento e la crescita delle energie culturali, sociali ed economiche della comunità locale, promovendo e sostenendo iniziative di alta formazione e di ricerca, anche applicata, rivolte allo sviluppo delle capacità tecnico-scientifiche, professionali, manageriali ed imprenditoriali e da realizzare nel territorio provinciale.
La Fondazione si propone di:
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favorire linsediamento di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca nella Città di Lucca;
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intrattenere rapporti diretti, anche su base contrattuale, con Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, loro consorzi e emanazioni, sia italiani che stranieri, per lattivazione e lo svolgimento di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca con localizzazione nella città di Lucca;
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promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione nella città di Lucca di corsi universitari di alta formazione e di attività di ricerca - od altre attività ad essi collaterali - autonomamente e/o in rapporto con Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, italiani e stranieri, rispondenti alle caratteristiche professionali del mercato del lavoro, contraddistinto da nuovi bisogni formativi sia per il settore pubblico che per quello privato in termini di figure professionali di elevata specializzazione e competenza;
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concorrere, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato di servizi e infrastrutture di supporto, allattrazione di giovani ricercatori e docenti di alta qualificazione internazionale. |
Per favorire il sorgere e laffermarsi delle suddette iniziative, la Fondazione promuove la realizzazione di opere e interventi quali, ad esempio, sedi per la didattica e per la ricerca, residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture, biblioteche e altri impianti per docenti, studenti e operatori, borse e assegni di studio per la frequenza dei corsi, studi e pubblicazioni.
In relazione al rilievo dei propri scopi statutari, la Fondazione si pone lobiettivo di aggregare tutti i soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividano le finalità e si rendano disponibili a sostenerne concretamente gli oneri anche economici.
La Fondazione, in particolare, prioritariamente: |
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persegue la costituzione e il corretto funzionamento - in termini gestionali (conduzione autorevole, equilibrio economico, controlli direzionali) ed operativi (efficacia, efficienza, flessibilità) - di un Istituto di Alti Studi (Scuola Superiore o Istituto Universitario), promuovendo la realizzazione delle necessarie od opportune correlate attività strumentali, e ne sostiene laffermazione e la crescita, partecipando alla sua costituzione e gestione e dotandolo di opportuni supporti infrastrutturali e logistici;
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promuove e sostiene, direttamente o indirettamente, programmi di ricerca tecnico-scientifica per il trasferimento e per linnovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché altre correlate attività strumentali, con particolare attenzione allanalisi delle ricadute sul sistema economico-produttivo locale.
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Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra laltro:
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| a) |
partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
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| b) |
partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
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| c) |
stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, lassunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; lacquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo (anche da trascrivere in pubblici registri) con Università e loro Consorzi, enti pubblici, soggetti privati;
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| d) |
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo;
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| e) |
stipulare accordi o convenzioni con terzi per laffidamento di parte delle attività statutariamente previste;
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| f) |
assumere prestiti dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti sostenitori e non per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
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| g) |
svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.
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Art.4 - Patrimonio e gestione.
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| Il patrimonio della Fondazione è costituito: |
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dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
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da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
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dai fondi di riserva comunque costituiti;
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da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva. |
| Le entrate della Fondazione sono costituite: |
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dai contributi ordinari dovuti dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti sostenitori e non in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione o in funzione delle misure ordinarie di partecipazione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
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dai contributi straordinari versati dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti sostenitori e non;
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dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte;
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da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione. |
Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra gli aderenti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dellart. 18.
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Art.5 - Bilanci preventivo e consuntivo.
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Lesercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per lesercizio successivo.
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Art.6 - Partecipanti sostenitori e partecipanti.
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Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori e di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dellart.7, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
I nominativi dei partecipanti sostenitori e non sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data dammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.
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Art.7 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti.
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Lammissione dei partecipanti sostenitori e non è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.
La qualità di partecipante sostenitore e di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 4 e 8.
La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.
In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4, 8 e 10.
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Art. 8 - Contribuzioni annuali.
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Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei fondatori istituzionali e non e dei partecipanti sostenitori e non.
In ogni caso il contributo dovuto dai fondatori istituzionali, rispetto a quello dei partecipanti sostenitori, è determinato in misura almeno: |
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doppia, se ricompresi nella lettera c) dellart.1
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quadrupla, se ricompresi nelle lettere a) e b) dellart.1 |
I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dellanno solare di riferimento.
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Art.9 - Organi.
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| Organi della Fondazione sono: |
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
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il Collegio dei Revisori Contabili.
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Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non danno diritto a compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire unindennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.
Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per lespletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dallart.13.
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Art.10 - Riunioni dei fondatori e dei partecipanti sostenitori e non.
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Entro il 30 settembre dellesercizio precedente alla cessazione del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia ai fondatori ed ai partecipanti sostenitori e non, in regola con il pagamento delle quote annuali, apposita lettera raccomandata, nella quale sono riportare le misure minime di contribuzione stabilite per i partecipanti ed i partecipanti sostenitori per lanno corrente.
La posizione dei fondatori è considerata regolare se risultano versate almeno le quote annuali previste per i partecipanti.
Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione i soggetti di cui al primo comma devono inviare, con lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione di impegno irrevocabile alla contribuzione per i due esercizi successivi, indicando limporto annuo.
In relazione allentità dellimpegno assunto gli aderenti di cui sopra sono suddivisi in due elenchi rispettivamente formati dai:
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| a) |
fondatori e dai partecipanti sostenitori che si assumono lobbligo di contribuzione, per i due esercizi successivi, in misura non inferiore a quella stabilita per i partecipanti sostenitori per lesercizio corrente;
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| b) |
fondatori e dai partecipanti che si assumono lobbligo di contribuzione, per i due esercizi successivi, in misura non inferiore a quella stabilita per i partecipanti per lesercizio corrente.
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Al fine di consentire la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, entro il 31 marzo dellesercizio successivo alla scadenza del termine previsto al comma 2, convoca, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della data indicata per la riunione, i soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma precedente, specificando in quale raggruppamento il fondatore o il partecipante sostenitore o il partecipante è stato inserito e quanti sono gli aventi diritto al voto.
Ogni convocato può designare un nominativo di suo gradimento mediante comunicazione scritta che deve pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il quinto giorno lavorativo precedente la data della riunione; ogni soggetto è ammesso al voto esclusivamente per la formazione dellelenco indicato nella lettera di cui al primo comma.
Nelle riunioni per lelezione dei candidati, ogni avente diritto al voto inserito nei singoli elenchi può esprimere, tra i designati, due preferenze.
Al termine delle votazioni sono redatte due graduatorie, una per ognuno dei raggruppamenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; in caso di parità di voti la precedenza nella formazione delle graduatorie è data al più anziano di età.
Il risultato delle votazioni deve preservare alla Fondazione la connotazione privata di cui allart.1.
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Art.11 - Obblighi particolari di tutti gli aderenti.
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Ai fini delloculata programmazione delle iniziative nellambito dellalta formazione e della ricerca nella provincia di Lucca e per il conseguimento delle opportune economie di scala, ferma liniziativa prioritaria dellIstituto di Alti Studi, gli aderenti alla Fondazione (a qualunque categoria appartengano), per eventuali proprie autonome iniziative della specie (e quindi con oneri assunti interamente a proprio carico o a carico di soggetti non aderenti alla Fondazione), si impegnano a:
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| a) |
ricondurle alla Fondazione stessa, per la preventiva valutazione di merito, necessaria ma non vincolante;
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| b) |
verificare la possibilità di ricondurle alle società strumentali dalla stessa controllate, per la realizzazione operativa.
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Art.12 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.
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Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tredici componenti e dura in carica quattro esercizi.
I fondatori istituzionali, in regola con i versamenti delle quote annuali, hanno diritto di nominare: |
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due rappresentanti ciascuno, se promotori di cui alle lettere a) e b) dellart.1
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un rappresentante ciascuno, se promotori di cui alla lettera c) dellart.1.
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Il diritto di nomina deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono essere indicate le generalità dellamministratore; con le stesse modalità lavente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando il nominativo del nuovo componente.
Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un amministratore nominato da un fondatore istituzionale, lo stesso ha facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede allavente diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
Nellipotesi in cui il fondatore istituzionale avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al terzo comma, si provvede ai sensi del penultimo comma del presente articolo.
Il diritto di nomina spettante ai fondatori istituzionali è sospeso in caso di mancato pagamento delle contribuzioni annuali e può essere ripristinato solo con lintegrale versamento delle quote dovute per lanno in corso e per gli esercizi precedenti.
I restanti 3 consiglieri sono cooptati dagli amministratori nominati come sopra nella prima riunione utile, nominandoli in funzione dellordine di graduatoria attingendo tra gli iscritti negli elenchi di cui allultimo comma dellart.10, rispettivamente nel numero di due ed uno per i raggruppamenti di cui alle lettere a), b); le predette graduatorie sono altresì utilizzate, fino ad esaurimento, per le sostituzioni che si rendessero necessarie in corso di mandato.
Nel caso in cui i soggetti presenti in un elenco non siano sufficienti alla copertura numerica dei posti assegnabili, gli stessi sono assegnati ai candidati non eletti presenti nellaltro elenco; in caso di esaurimento, il numero dei consiglieri, per la durata del mandato, si intende ridotto in misura corrispondente, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di cooptare soggetti notoriamente competenti nellarea di intervento della Fondazione.
Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per lapprovazione del bilancio relativo allultimo esercizio cui si riferisce la nomina; nella stessa sede si provvede al rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
Se nel corso dellesercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri nominati dai fondatori istituzionali il diritto di nomina di cui ai precedenti commi.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.
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Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.
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Il Consiglio dAmministrazione esercita tutti i poteri per lordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:
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| a) |
alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente è scelto tra i componenti nominati dai fondatori istituzionali;
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| b) |
allapprovazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sullattività svolta, nonché del bilancio preventivo; |
| c) |
allaccettazione di nuovi partecipanti sostenitori e non;
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| d) |
alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non per lammissione come tali in corso danno;
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| e) |
agli atti necessari per promuovere la costituzione, presso le competenti autorità, dellIstituto di Alti Studi (Scuola Superiore o Istituto Universitario) come previsto dallart.3 e comunque a tutti gli atti utili e/o necessari al conseguimento dei fini istituzionali;
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| f) |
alla nomina dei componenti degli organi sociali di spettanza della Fondazione nellIstituto di Alti Studi (Scuola Superiore o Istituto Universitario);
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| g) |
alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
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| h) |
alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
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| i) |
allassunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
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| j) |
allacquisto o alla vendita di beni, allaccettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
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| k) |
alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
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| l) |
al conferimento di incarichi professionali;
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| m) |
alla nomina di procuratori;
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| n) |
alleventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
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| o) |
alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
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| p) |
alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
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| q) |
alleventuale nomina di un Comitato Esecutivo, a cui demandare, in tutto o in parte, le proprie competenze, stabilendone, in tal caso, le indennità e i compensi;
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| r) |
alla nomina di un Segretario;
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| s) |
alle modifiche statutarie.
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Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), q), s) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della maggioranza:
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assoluta dei componenti, per le lettere a) e q); |
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di tre/quarti dei componenti, per la lettera s).
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Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da oltre la metà dei Consiglieri.
La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima delladunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, lora e lordine del giorno.
Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede ladunanza.
Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da questultimo e dal Presidente.
Nel caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, per la convocazione, le deliberazioni e le verbalizzazioni si applicano le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.
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Art.15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione; provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze; assume la Presidenza del Comitato Esecutivo, se istituito; convoca le riunioni dei fondatori e dei partecipanti sostenitori e non ai sensi dellart.10.
Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nella presidenza del:
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| a) |
Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di questultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione;
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| b) |
Comitato Esecutivo, ove istituito, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di questultimo, dal componente più anziano del Comitato Esecutivo.
A tali fini, lanzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dellorgano di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
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Art.16 - Presidente onorario.
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Il Consiglio di Amministrazione, per favorire lo sviluppo della Fondazione nonché per contribuire ad accrescerne limmagine verso lesterno, può nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra eminenti personalità del mondo scientifico, accademico, professionale e culturale.
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Art.17 - Il Collegio dei Revisori.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali. Il Collegio resta in carica per quattro anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Collegio spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al minimo della tariffa prevista per gli enti senza fine di lucro. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.
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Art.18 - Scioglimento e liquidazione.
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In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita lAutorità di Vigilanza, comunque da devolvere ad enti aventi finalità similari.
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Art. 19 - Clausola arbitrale.
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Le controversie relative allinterpretazione del presente Statuto saranno devolute allesame di un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dal soggetto che richiede linterpretazione e uno dal Presidente del Tribunale di Lucca.
Il soggetto che richiede linterpretazione deve fare richiesta per attivare la procedura al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a/r nella quale devono essere dettagliatamente esposti gli articoli dello Statuto ed i motivi per i quali si ritiene necessaria linterpretazione nonché la nomina dellarbitro di propria competenza.
Entro 30 giorni dalla ricevimento della richiesta formulata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca una riunione del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipano con diritto di voto solamente gli amministratori che non siano espressione dei soggetti parte della controversia stessa, i quali provvederanno alla nomina del secondo arbitro; nel medesimo termine il Presidente formula la richiesta di nomina del terzo arbitro.
Il Collegio entro 90 giorni dalla sua costituzione dovrà pronunciarsi sulla controversia. A tal fine potrà esperire tutte le attività che ritiene più opportune e richiedere anche una proroga dei termini non superiore a 60 giorni. La pronunzia, corredata delle motivazioni, deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione che la comunica a sua volta al soggetto che aveva richiesto linterpretazione. Le pronunzie rese sono inappellabili.
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Art. 20 - Deroghe e disposizioni di attuazione dellart. 11.
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| Le disposizioni di cui allart. 11 sono operanti per iniziative non ancora in corso o annunciate pubblicamente alla data di: |
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costituzione della Fondazione, per i fondatori istituzionali e non
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adesione alla Fondazione, per i partecipanti sostenitori e non. |
Ovviamente le disposizioni di cui allart.11 lettera b) sono operanti a decorrere dalla data di funzionamento della società strumentale partecipata unicamente dalla Fondazione, che sarà sancita con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da notificare in forma libera a tutti gli aderenti a qualsiasi titolo.
Linosservanza delle disposizioni dellart 11 a regime può comportare:
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| a) |
causa di esclusione per i partecipanti sostenitori e i partecipanti, da pronunciarsi nei termini e con le modalità di cui allart. 7;
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| b) |
la sospensione, fino a rimozione della causa, del potere di nomina previsto per i fondatori istituzionali dallart. 12 e della facoltà di partecipazione alle riunioni periodiche di cui allart. 10 per i fondatori; agli amministratori in carica eventualmente nominati o indicati dai soggetti interessati alla sospensione è parimenti sospeso il diritto di voto.
La sospensione di cui alla lettera b) e la successiva cessazione dei relativi effetti devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto unanime dei fondatori istituzionali. In caso di provvedimento relativo ad uno o più fondatori istituzionali, gli stessi non hanno diritto di voto ai sensi del presente comma e non sono computati per la verifica del requisito dellunanimità.
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Art.21 - Norma di rinvio.
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Per quanto non previsto nel presente statuto e nellatto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.
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aggiornata al 7/01/2008
Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Via San Micheletto 3 55100 LUCCA
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